L’assicurazione auto non si rinnova automaticamente




Stop alla disdetta dell’assicurazione: tra le principali novità introdotte dal Decreto Sviluppo bis (convertito in legge il 13 Dicembre del 2012) vi è l’abolizione del tacito rinnovo.

Tale provvedimento è a vantaggio del consumatore, che non è più tenuto ad osservare la regola del “silenzio-assenso”.  Il nuovo art. 170 bis del Codice di assicurazioni private stabilisce che il contratto di assicurazione auto non può avere durata superiore ai  12 mesi e non si rinnova automaticamente alla sua scadenza.

Sempre a vantaggio dell’assicurato, poi, viene stabilito che le eventuali clausole in contrasto con la nuova normativa devono essere considerate nulle. Prima che venisse approvato questo cambiamento importante nel settore assicurativo, e cioè fino al 31 Dicembre 2012, si era soliti inviare, entro 15 giorni dalla scadenza della polizza, una raccomandata contenente la disdetta dal contratto.

Se questo non avveniva, scattava automaticamente il tacito rinnovo, e per far valere dopo la disdetta era necessario pagare una penale alla compagnia assicurativa. Oggi le compagnie tradizionali si allineano a quello che è l’usuale comportamento delle assicurazioni online: il rinnovo del contratto può avvenire solo se l’interessato manifesta il suo consenso.

Le assicurazioni dovranno, per evitare dimenticanza da parte dell’assicurato, inviare un avviso trenta giorni prima della scadenza del contratto. Il periodo di tolleranza di 15 giorni resta comunque ancora valido, quindi la copertura assicurativa del precedente contratto resta in piedi per 15 giorni dopo la scadenza della polizza, fino a quando non viene stipulato un premio nuovo.

La possibilità di cambiare compagnia assicurativa ogni anno è un grande vantaggio per il consumatore, sempre alla ricerca di prezzi più competitivi sulla RC auto per poter  risparmiare.