Incidente stradale all’estero, richiedere il risarcimento




Ti è capitato di fare un’incidente stradale all’estero? Anche all’estero può capitare di rimanere vittima di un pirata della stra­da, oppure di subire un danno da un veicolo non assicurato, e può anche succedere che sia impossibile risalire, entro due mesi dall’evento, all’assi­curatore estero del veicolo danneggiante. In tutti questi casi la “Richiesta di risarcimento” deve essere inoltrata all’Organismo di Indennizzo Ita­liano presso la Consap che assume la gestione del caso allenando i ri­spettivi Fondi di Garanzia esteri che provvederanno ai relativi rimborsi.

Citare in giudizio la compagnia di assicurazione Il danneggiato che non si sente completamente ristorato dal risarci­mento offerto dalla compagnia ha la facoltà di agire per le vie legali, chia­mando in causa l’assicurazione.

L’azione civile può essere intrapresa solo dopo che siano trascorsi ses­santa giorni dal ricevimento della richiesta danni. Esattamente il tempo concesso dalla legge alle imprese di assicu­razioni per formulare una proposta risarcitoria, almeno, riguardo ai danni materiali.

Incidente stradale all’estero

Prima di questa scadenza perentoria, ogni azione giudiziaria è preclusa, proprio per consentire la corretta istruzione della pratica che potrebbe concludersi con una liquidazione. L’Art. 145 del nuovo Codice delle As­sicurazioni Private prevede, infatti, che “l’azione per il risarcimento dei danni causati da circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazioni il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

È quasi invitabile promuovere una causa civile se non si ottiene il pieno risarcimento ma ci sono tanti altri casi che consigliano di agire nei confronti di un’impresa di assicurazione anche nel caso di un’incidente stradale all’estero

  • nessuno risponde alla richiesta di risarcimento danni pur avendo risposto alla prima richiesta, l’assicurazione non for­mula alcuna offerta;
  • l’offerta risarcitoria non è arrivata nei tempi previsti dalla legge, e comunque successivamente alla notifica dell’atto di citazione;
  • l’offerta del danno materiale non è adeguata perché, ad esempio,
  • la fattura di riparazione è più alta della perizia assicurativa;
  • si considera insufficiente l’offerta rispetto alle lesioni fisiche riportate e alla valutazione del proprio medico legale;
  • ci sono stati dei problemi che hanno impedito una definizione bonaria della vertenza.




È consigliabile costituirsi in giudizio solo quando sia davvero indispen­sabile per tutelare i propri diritti, valutando accuratamente pro e contro. Prestate particolare attenzione alla scelta del legale. Affidatevi ad un professionista serio anche quando capita un’incidente stradale all’estero, preparato e scrupoloso che curi, davvero, i vostri interessi.

Perché passare dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale comporta un aumento considerevole degli onorari legali e po­trebbe indurre alcuni legali ad utilizzare sistematicamente questa prassi. Ricordatevi, inoltre, che gli avvocati sono soliti chiedere un fondo spese anticipato, prima di intraprendere un’azione contro una assicurazione, soprattutto, per le marche, i bolli e le tasse da onorare. Per instaurare, da subito, un rapporto chiaro, corretto e trasparente, chiedete sempre al vostro legale di mostrarvi tutti i documenti pervenuti dalla compagnia e di illustrarvi i rischi e le certezze del caso, attraverso una puntuale esposizione dei riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Per non avere sorprese quando arriva il risarcimento di n’incidente stradale all’estero, che è sicuramen­te il momento più importante e delicato del processo liquidativo, è im­portante sapere quali siano gli onorari solitamente riconosciuti ai legali. Per una pratica del valore di € 1.000, il patrocinatore può ricevere dalla compagnia un compenso tra il 10% e il 25%, a seconda del foro di competenza. (Es. A Bergamo la percentuale è del 10%, a Milano del 15%, a Bologna del 20% a Napoli e Roma può arrivare fino al 25% con un minimo fisso di € 300).

A Bergamo, dunque, un avvocato guadagne­rà € 100, a Milano € 150 e così fino ai € 250/300 di Napoli. Con una citazione in giudizio, invece, per la stessa sorte capitale, un avvocato otterrà almeno cinquecento euro (€ 500), fino ad arrivare a percepire lo stesso valore del danno (€ 1.000) se non di più. Gli onorari possono essere riconosciuti al legale separatamente dalla sorte capitale destinata al danneggiato, oppure, con un risarcimento omnicomprensivo.

Solitamente è quest’ultimo a causare maggiori dis­sidi tra il cliente e il suo legale, perché la compagnia effettua un unico pagamento a favore del danneggiato che, successivamente, retrocederà al patrocinatore la quota onorari indicata. Per evitare qualsiasi incomprensione pretendete sempre di vedere la lettera che accompagna il pagamento e che distingue, chiaramente, la sorte capitale dalle competenze legali. Molte compagnie la inviano con­testualmente anche al danneggiato beneficiario nel segno della com­pleta trasparenza. Nel caso non la riceviate potete sempre chiedere al liquidatore incaricato di precisarvi la divisione delle somme.

Alla luce di queste considerazioni, si comprende bene che è preferi­bile citare in giudizio la compagnia del responsabile civile, e nel caso dell’indennizzo diretto, la propria, solo ed esclusivamente quando ci siano dei seri e concreti motivi che non possono essere risolti bonaria­mente in sede stragiudiziale. In tutti gli altri casi, consideriamo bene tutti gli elementi in gioco, prima di conferire mandato ad un legale per agire in giudizio contro un’assicurazione: perché nessuna causa può dir­si vinta in partenza, perché ogni processo è aleatorio, perché non è detto che sia sempre la migliore, tra le soluzioni possibili.