Contratto a progetto, retribuzione e disoccupazione




Il contratto a progetto o co.co.pro. è un tipo di contratto di lavoro vigente nella legislazione italiana ha affiancato il precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) introdotto dal pacchetto Treu e in seguito modificato dal d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, in attuazione della legge 14 febbraio 2003 n. 30 (cosiddetta Legge Biagi).

Il contratto a progetto rientra nella categoria di lavori parasubordinati ed  è una tipologia contrattuale molto diffusa, a metà strada tra un contratto autonomo e di tipo dipendente attualmente molto in uso nel nostro paese. Rappresentando un ibrido tra prestazione di tipo autonomo e lavoro dipendente, ha delle caratteristiche del primo e altre del secondo: la collaborazione viene svolta autonomamente senza vincolo di subordinazione ma in coordinamento con il committente; è inoltre previsto il versamento dei contributi INPS e altre tutele in comune con il contratto di lavoro dipendente.

Contratto a progetto, retribuzione e disoccupazione

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questa tipologia contrattuale:

–  il contratto deve prevedere l’esecuzione specifica di un progetto;

– il collaboratore deve lavorare in autonomia, senza vincolo di subordinazione con la possibilità di coordinarsi con il collaboratore;

– la durata deve essere determinata. Il contratto a progetto è un contratto a tempo determinato;




– il tempo impiegato per l’esecuzione del lavoro è ininfluente perciò il lavoratore non è tenuto a rispettare orari di lavoro specifici.

Un discorso più ampio ed accurato va affrontato per quanto riguarda la malattia, le ferie ed i contributi.

Nel contratto a progetto non sono previste ferie. Tuttavia, siccome il lavoro deve essere svolto in maniera autonoma e senza vincoli di orari e giornate lavorative, nulla vieta al collaboratore di prendere qualche giorno di riposo. Per quanto riguarda la malattia, il lavoratore non é obbligato a chiedere permessi ma il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto se la sospensione del lavoro è superiore a 1/6 della durata del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l’INPS il contratto a progetto prevede il pagamento dei contributi la cui aliquota da versare é pari al 27,72% e deve essere pagata:

– per 2/3 dall’azienda;

– per 1/3 dal lavoratore.

Per quanto riguarda il destino di tali forme contrattuali sappiamo che il Jobs Act messo a punto dal Governo Renzi ha stabilito delle nuove regole:

  • divieto di stipula di nuovi contratti a progetto fino al 31 dicembre 2015: non è possibile più stipulare nuovi contratti a progetto dopo la data di entrata in vigore del decreto
  • riconduzione del cocopro al lavoro subordinato dal 1 gennaio 2016: da questa data si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e