Mobbing sul lavoro a chi rivolgersi e come dimostrarlo




Sempre più frequentemente sentiamo parlare nel gergo comune di mobbing sul lavoro. Il Mobbing è un termine che deriva dall’inglese to mob “assalire, molestare” ed è riferito perciò ad una sorta di molestia.

Il mobbing sul lavoro è ormai una pratica molto diffusa per cui la vittima tende tollerare la situazione di sottomissione a cui è costretta per il timore di perdere il posto di lavoro, nonostante lo stress psicologico a cui viene sottoposta da colleghi o dallo stesso datore.

Secondo alcuni studi il mobbing può condurre all’invalidità psicologica, tanto da poter parlare di malattie professionali o di infortuni sul lavoro. Le vittime sono rappresentate da coloro che hanno una condizione lavorativa precaria e dai lavoratori più dotati, sempre in un’ottica competitiva.

Mobbing sul lavoro

Perché si possa parlare di mobbing sul lavoro sono necessari diversi elementi, come ha stabilito la sentenza n. 528 del 31 marzo 2011 del TAR Puglia Bari Sezione I:

– la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o leciti;

– l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;

– il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore;

– la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio.




La giurisprudenza della Corte di Cassazione civile della Sez. lav. n. 3785 del 17 febbraio 2009 ha precisato che: “Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità”.

L’obiettivo del mobbing è quello di eliminare una persona ritenuta scomoda portandola al licenziamento o alle dimissioni. Esistono delle vere e proprie strategie aziendali a tale scopo che causano:

– emarginazione;
– diffusione di maldicenze;
– assegnazione di compiti dequalificanti;
– pregiudizio dell’immagine sociale nei confronti di clienti e superiori;
– sabotaggio del lavoro.

A chi rivolgersi se si è vittima di mobbing sul lavoro?

Innanzi tutto il lavoratore vittima di mobbing può fare riferimento all’articolo numero 2087 del codice civile che dice: “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

A questo punto il lavoratore vittima di mobbing, può fare causa al datore di lavoro o ai colleghi solo se si riscontrano violazioni delle norme relative a violenza privata, lesioni colpose, ingiuria, diffamazione, calunnia.

Nel caso in cui ci si ritrovi a lavorare all’interno di un’azienda si può fare riferimento ad un rappresentante sindacale o ci si può rivolgere direttamente a tutte le associazioni anti-mobbing, che offrono sostegno, di seguito alcune associazioni:

PRIMA – Associazione Italiana contro MOBBING e Stress Psico-sociale;

AMA – Associazione nazionale anti mobbing.