Estinzione anticipata mutuo prima della scadenza




Hai la possibilità di chiudere il mutuo della casa prima della scadenza? Quando si stipula un contratto di mutuo ciò che si teme di più, oltre all’ammontare delle rate, è il tempo previsto per l’estinzione del debito presso la banca. Infatti, a fronte di un capitale totale da versare, la banca rateizzerà l’importo a seconda delle necessità del mutuatario e lo dilazionerà nel corso degli anni, un tempo che sembra infinito al punto che il cliente può anche decidere di estinguere il mutuo prima della sua scadenza.

Estinzione anticipata mutuo

La possibilità di estinzione anticipata del mutuo significa poter portare finalmente a termine il proprio debito con la banca prima della scadenza prevista dal contratto di mutuo, versando il capitale residuo e diminuendo le percentuali di interesse da pagare alla banca.

Il prestito chiesto alla banca può essere estinto sia parzialmente che totalmente: nel primo caso, il cliente può versare una parte del capitale residuo e ciò provocherà un alleggerimento dell’importo mensile della rata o una riduzione della durata del mutuo, mentre l’estinzione totale prevede il versamento di tutto il capitale residuo compreso di tutti gli interessi previsti.

Estinzione anticipata mutuo, legge Bersani:

La Legge Bersani, decreto n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, ha provocato alcuni cambiamenti proprio in merito all’estinzione anticipata del mutuo: in pratica, tale decreto prevede che si possa estinguere il mutuo senza che le banche richiedano la penale, che sarebbe stata prevista in caso il cliente avesse voluto rimborsare il prestito richiesto prima della scadenza.

Ciò significa che tutti coloro che hanno stipulato il proprio contratto di mutuo dopo il 2 febbraio 2007, possono estinguerlo in anticipo facendo semplicemente una richiesta all’ente erogatore e versando il capitale rimasto. Lo stesso decreto annulla anche il pagamento di un qualsiasi sovrapprezzo eventualmente previsto dalla banca nel contratto di prestito. Diverso il discorso, invece, per quanti hanno sottoscritto il proprio mutuo prima del 2 febbraio: le penali di estinzione anticipata previste dal contratto di mutuo varranno, ma dovranno essere pagate in forma ridotta.




Chiudere il mutuo anticipatamente:

Il massimo importo previsto da tali penali va calcolato sul capitale che il cliente deve ancora rimborsare al momento della decisione di estinzione anticipata, e sul tipo di contratto di mutuo, ovvero se si tratta di mutuo a tasso fisso o variabile oppure misto, senza dimenticare che in questo caso conterà anche la data di stipula del mutuo e quella di scadenza dello stesso.

Per esempio, se si è contratto un mutuo a tasso variabile e mancano due anni o meno alla sua scadenza, la banca non può richiedere il pagamento di nessuna penale, mentre nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo è possibile che la banca richieda una penale al massimo dello 0,2% sulla somma residua, mentre in tutti gli altri casi la penale che la banca può applicare ammonta allo 0,5%.

Anche i mutui a tasso fisso contratti prima del 2001 non prevedono il pagamento di alcuna penale negli ultimi due anni, mentre il sovrapprezzo per l’estinzione anticipata mutuo sarà dello 0,2% nel terzultimo anno e dello 0,5% negli altri casi. Se tali mutui sono stati, invece, stipulati dopo il 2001, la penale può raggiungere l’1,9% nella prima metà del periodo di ammortamento, l’1,5% nella seconda metà e lo 0,2% nel terzultimo anno, mentre per gli ultimi due anni non può essere richiesto il pagamento di nessuna penale.

Queste regole valgono anche per i mutui a tasso misto stipulati dopo il 2001 solo se, al momento dell’estinzione anticipata, il tasso è fisso, negli altri casi le penali saranno le stesse previste per i mutui a tasso variabile.